Sostanze a rischio di esplosione secondo la legge SprengG (Legge tedesca sugli esplosivi)
Definizione della Legge federale sulle sostanze esplosive “SprengG Art. 3”:
1. sostanze a rischio di esplosione:
a) sostanze e miscele (sostanze) solide o liquide,
aa) che possono esplodere a causa di normali sollecitazioni termiche, meccaniche o di altro tipo e
bb) che, in occasione dell’esecuzione delle procedure di prova di cui all’allegato parte A.14 del Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che stabilisce i metodi di prova a norma del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pagina 1), da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2016/266 (GU L 54 dell’1.3.2016, pagina 1) e nella versione più recente pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, si sono rivelate a rischio di esplosione,
Prova secondo la norma CE A.14. (Regolamento (CE) n. 440/2008 Allegato “Parte A: Metodi per determinare le proprietà fisico-chimiche, A.14 Rischio di esplosione)
Il metodo è diviso in tre parti:
a) prova di sensibilità termica → continua,
b) prova di sensibilità meccanica in caso di urto → continua,
c) prova di sensibilità meccanica in caso di sollecitazione da frizione → continua.
Il metodo fornisce dati che consentono di determinare la possibilità di innesco di un’esplosione sotto l’azione di sollecitazioni non eccezionali. Esso non serve a stabilire se una sostanza è esplosiva in qualsiasi condizione.